Le spese di manutenzione e di ristrutturazione del balcone ( e anche dei sottobalconi) sono spesso oggetto di liti condominiali. Per evitare sprechi di tempo e di denaro, è bene sapere chi deve fare fronte a questi costi e con quale ragionevole tempistica.
La regola generale dice che i balconi appartengono come pertinenze a ciascuno dei proprietari degli appartamenti ai quali accedono, insieme alla colonna d’aria sovrastante. Secondo le sentenze della Cassazione, la proprietà dei balconi è del titolare dell’appartamento cui essi ineriscono. Tale tipologia di balcone, infatti, non risultando necessaria all’esistenza del fabbricato condominiale, né destinata all’uso o al servizio dello stesso, non rientra tra i beni comuni dell’edificio. Difatti, la funzione principale del balcone aggettante è quella di consentire l’affaccio al proprietario dell’appartamento dal quale si estende. Dunque è questi l’unico soggetto tenuto a dover provvedere alle spese di manutenzione del balcone, quelle relative alla sua struttura, alla ringhiera e al parapetto; ed è sempre il singolo condomino a dover pagare i relativi costi, senza che possa accampare pretese o contributi dal condominio.
Poi ci sono i balconi incassati, che non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio, sono di solito chiusi su due o tre lati, e in relazione alla parte orizzontale sono considerati alla stregua dei solai interpiano. La disciplina che riguarda il sottobalcone è diversa a seconda della tipologia di poggiolo. Nel caso di balcone aggettante, la manutenzione è a carico del proprietario dell’appartamento di cui è il prolungamento e se dovessero verificarsi la caduta di intonaco e calcinacci e danni, il responsabile è sempre il proprietario del balcone che li ha causati.
Se si e in presenza di balconi incassati, invece, dovendosi equiparare la parte orizzontale al solaio, ci si rifà all’art. 1125 del codice civile che prevede espressamente come il proprietario del piano superiore debba sostenere le spese della copertura del pavimento; il proprietario del piano inferiore quelle di intonaco, tinta e decorazione del soffitto. Quando poi il sottobalcone e i frontalini si inseriscono nel prospetto dell’edificio con una chiara funzione decorativa e artistica, contribuendo a rendere il condominio esteticamente gradevole, dovranno essere considerati parti comuni a tutti i condomini. Di conseguenza le spese necessarie alla loro manutenzione dovranno essere suddivise tra tutti i partecipanti alla comunione secondo le tabelle millesimali. Quindi i lavori inerenti all’estetica e all’aspetto meramente decorativo del fabbricato gravano su tutto il condominio. Il proprietario che dovrà procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione provvederà anche alla disintallazione e installazione di eventuali plafoniere, attacchi e ancoraggi di tende, e a tutte le attività necessarie per il completamento delle opere.
In sintesi, le spese per balconi e sottobalconi vanno così previste:
- La manutenzione del balconi compete al proprietario dell’appartamento, che ne è il solo titolare;
- La manutenzione del rivestimento esterno del balcone aggettante, che si inserisce sulla facciata dell’edificio, compete al condominio e viene ripartita per millesimi tra tutti i proprietari;
- La manutenzione del sottobalcone spetta al proprietario del piano di sopra;
- La manutenzione dei decori esterni dei balconi che servono a migliorare l’estetica dell’edificio compete al condominio e viene ripartita per millesimi.
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