Come leggere l’etichetta dell’olio

Diffidate dalle scritte minuscole e poco trasparenti. E ricordate che devono essere indicati il luogo di produzione e le caratteristiche dell'olio

come interpretare l'etichetta dell'olio

Saper leggere le etichette dei prodotti alimentari è il primo presupposto per fare acquisti consapevoli e scelte sane per la nostra salute. Attraverso una corretta decodificazione di un’etichetta possiamo infatti conoscere non solo gli ingredienti presenti in quel determinato alimento, ma anche la sua provenienza. Si tratta però di un compito arduo. Difficoltà che vale anche nel caso delle etichette dell’olio. Scopriamo allora insieme alcuni elementi utili per decifrarle.

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La dicitura

Come ci racconta il libro “Quello che le etichette non dicono” del giornalista Pierpaolo Corradini, “l’olio di oliva può essere extravergine, vergine, vergine corrente, vergine lampante, oppure può essere raffinato, di oliva, di sansa di oliva greggio, di sansa di oliva raffinato, di sansa di oliva”. Siamo di fronte a un quadro decisamente più complesso rispetto a quello che come consumatori troviamo al supermercato.

L’olio extravergine è l’olio di oliva di categoria superiore ed è senza dubbio il migliore, poiché molto digeribile, poco acido e dai tanti benefici per la salute, sottolineati anche dalla letteratura scientifica. Viene ottenuto direttamente dalle olive e unicamente tramite procedimenti meccanici, dicitura che deve essere presente in etichetta. L’olio vergine differisce da quello extravergine solo sul fronte della qualità che risulta inferiore. La dicitura “olio d’oliva” indica invece “tutte quelle miscele di olio di oliva, anche raffinato, e altri oli vegetali in proporzioni variabili, escluso l’olio di sansa di oliva per cui l’indicazione è obbligatoria”.

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Le scritte

L’etichetta costituisce la carta d’identità di un alimento. Deve perciò essere chiara, leggibile e indelebile, in modo da consentire al consumatore di reperire tutte le informazioni sulla qualità e sulla provenienza del prodotto. Nel momento in cui ci approcciamo a un’etichetta di qualsiasi alimento, incluso l’olio, è bene tenere a mente alcune indicazioni pratiche. È opportuno:

  • Diffidare dalle etichette che presentano scritte minuscole e che risultano poco trasparenti soprattutto sull’origine del prodotto.
  • Ricordare che ogni etichetta deve assicurare il processo produttivo, il luogo di produzione e le caratteristiche dell’alimento.
  • Verificare che l’etichetta presenti i marchi di qualità previsti dall’Unione Europea. È possibile, ad esempio, trovare diciture quali “Biologico”, DOP e IGP. I prodotti che provengono dall’estero possono infatti contenere OGM, caratteristica che deve essere esplicitamente indicata.

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Origine

L’etichettatura dell’olio di oliva è suddivisa sostanzialmente in due parti. Da un lato ci sono le diciture da riportare per obbligo di legge, dall’altro le informazioni facoltative. Conosciamo nel dettaglio i punti essenziali.

Le etichette dell’olio devono prevedere, innanzitutto, le indicazioni sulla “Denominazione di vendita”. Il consumatore deve cioè sapere se si tratta di olio extravergine d’oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva o olio di sansa di oliva. Accanto al marchio, le etichette devono quindi indicare con esattezza il processo produttivo e le caratteristiche del prodotto. L’etichetta dell’olio extravergine d’oliva o dell’olio di oliva vergine deve inoltre riportare obbligatoriamente le indicazioni sul Paese di provenienza, che può essere uno stato Membro dell’Unione Europea o uno stato extracomunitario. Se le olive sono state raccolte in uno Stato Membro o in un Paese Terzo, diverso da quello in cui è situato il frantoio in cui è stato prodotto l’olio, la designazione dell’origine deve recare la seguente dicitura: Olio extravergine o vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione) da olive raccolte nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione).

Categorie dell’olio

L’informazione sulla categoria dell’olio può essere indicata in qualunque sezione dell’etichetta. Le indicazioni sulla categoria che devono essere utilizzate sono nello specifico:

  • Per l’olio extravergine di oliva, “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
  • Per l’olio di oliva vergine, “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
  • Per l’olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini: “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
  • Per l’olio di sansa di oliva: “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive” oppure “olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.

Quantità

A discrezione del produttore, la quantità netta può essere espressa in litri, in centilitri e in millilitri. Deve essere indicata con un valore numerico e seguita dall’unità di misura prescelta, che va invece riportata con un simbolo o per esteso (es. “1 L” oppure “1 litro”). Gli oli sono generalmente presentati al consumatore in imballaggi della capacità massima di 5 litri. Per gli oli destinati al consumo in ristoranti, mense, ospedali o contesti simili, la capacità massima è invece di 25 litri.

Conservazione

Il “termine minimo di conservazione” indica la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Il termine minimo di conservazione viene indicato con le espressioni:

  • da consumarsi preferibilmente entro il…”, quando la data che si vuole indicare, riporta anche il giorno (es. “da consumarsi preferibilmente entro il 20 luglio 2020”), oppure;
  • da consumarsi preferibilmente entro fine…”, negli altri casi.

Le due espressioni sono seguite dalla data o dall’indicazione del punto della confezione in cui essa figura (es. “da consumarsi preferibilmente entro: vedi data indicata sul tappo”).

L’etichetta dell’olio d’oliva deve inoltre riportare obbligatoriamente le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto. Si tratta più nello specifico di una dicitura in cui si esplicita che l’olio deve essere tenuto al riparo dalla luce e da fonti di calore.

L’etichetta deve indicare il nome o la ragione sociale del produttore dell’olio. L’informazione deve essere inoltre completa di indirizzo. In alternativa, l’impresa può usare un proprio marchio depositato o registrato in sostituzione del nome/ragione sociale purché come indirizzo venga sempre riportato quello del produttore stesso, identificabile come titolare del marchio.

Come tutti i prodotti alimentari, anche l’olio non può essere messo in vendita nel caso in cui la confezione non riporti l’indicazione del lotto di appartenenza. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita confezionate in circostanze identiche. Esso viene determinato dal produttore, dal confezionatore o dal primo venditore stabilito nell’Unione Europea. Oltre a dover essere indelebile, il lotto figura in modo da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Informazioni nutrizionali

Molto importante è la “dichiarazione nutrizionale” o “etichettatura nutrizionale”, un’informazione che riguarda il valore energetico, i grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), i carboidrati , il sale, le fibre, le proteine, le vitamine e i sali minerali presenti nel prodotto. Si tratta di una dichiarazione resa obbligatoria sulle etichette di tutti i prodotti alimentari a partire dal 2016, così da informare con trasparenza il consumatore sulla quantità di energia e sulla composizione dei singoli cibi.

Nel caso dell’olio, la tabella nutrizionale deve indicare il quantitativo di energia per 100 grammi e la quantità di grassi, calcolata sempre in 100 grammi. È inoltre importante per il consumatore conoscere la composizione dei grassi e quindi:

  • Alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi: se assunti nelle corrette quantità sono in grado di agire sui grassi del sangue, in particolare colesterolo e trigliceridi, provocando un abbassamento di entrambi.
  • Antiossidanti: l’olio extravergine d’oliva contiene quantità importanti di vitamina E, uno dei più importanti

È bene ricordare che nonostante l’olio d’oliva sia ricco di componenti importanti per la salute, è necessario comunque sapere che ogni cucchiaio di olio apporta circa 90 kcal. Pertanto, considerato un fabbisogno medio giornaliero di circa 2000 kcal, bisogna tener conto anche di quelle apportate da un eventuale eccessivo consumo d’olio.

Un altro punto da tenere in considerazione è che, pur essendo in linea generale obbligatoria, ci sono delle particolari circostanze in cui la dichiarazione nutrizionale non viene richiesta. Come specificato nel Regolamento UE n. 1169/2011 tale obbligo non riguarda infatti “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

La normativa italiana prevede che per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva vergine debba essere obbligatoriamente indicata la campagna di raccolta, esclusivamente se il 100% dell’olio proviene da tale raccolta.

Questo tipo di informazione fornisce al consumatore la facoltà di poter distinguere tra un prodotto ottenuto con olive raccolte nell’annata in corso rispetto a un olio le cui olive provengono da una precedente campagna di raccolta.

Informazioni facoltative

Esistono infine tutta una serie di informazioni facoltative. Nella maggior parte dei casi, si tratta di indicazioni di tipo nutrizionale e di tipo salutistico che non sono obbligatorie e fungono principalmente da claims per rendere più interessante il prodotto agli occhi del consumatore. Ciò non significa tuttavia che in etichetta si possa inserire liberamente qualsiasi indicazione e in qualunque modalità.

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Norme dell’Unione Europea

Il 6 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 1096/2018 che, modificando il precedente Regolamento UE 29/2012, ha introdotto alcuni cambiamenti in tema di etichettatura degli oli di oliva. Tra le principali novità, la normativa prevede termini più imperativi sul fronte della tracciabilità. Il tenore di acidità dell’olio, così come quello di altri parametri analitici deve essere attestato da analisi chimiche svolte per ogni partita. Una tracciabilità adeguata si richiede anche nell’indicazione della campagna di raccolta che deve essere riportata nei documenti commerciali. Il fine è di permettere ai produttori di olio extravergine di oliva e di olio di oliva vergine di poter riportare correttamente in etichetta l’informazione relativa alla campagna. Si punta, in definitiva, sempre più sulla trasparenza.

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