E.ON si vanta di essere un’azienda sostenibile, rispettosa dei diritti dei clienti e in generale dei consumatori, e nei suoi proclami, finanziati con la pubblicità e il marketing (spesso ben dissimulati), arriva perfino ad auto-celebrarsi come «l’azienda che guida la transizione energetica in Italia».
Poi, quando si passa dalle parole ai fatti, si scopre che per diventare davvero sostenibile Eon deve fare ancora parecchia strada. E quanto alla presunta «centralità del cliente», strombazzata anche nel Bilancio di sostenibilità dell’azienda (ma chi lo scrive? E con quali criteri?) la società energetica si è specializzata in un uso scorretto dei dati dei clienti e in un selvaggio e accanito telemarketing per conquistarne dei nuovi. Da qui una multa, per il momento di 890 mila euro, arrivata dal Garante della privacy, l’Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali in Italia, per il trattamento illecito dei dati personali.
Le irregolarità registrate, dopo alcune lettere di segnalazione arrivate proprio dai clienti, sono diverse. Per esempio, in un caso i termini a cui i clienti davano il consenso per il trattamento dei propri dati erano diversi da quelli con cui li utilizzava E.ON; in un’altra circostanza invece è stato dimostrato che l’azienda non verificava la legittimità della provenienza dei dati usati per le sue campagne pubblicitarie. Oltre alla multa, il Garante ha imposto a E.ON di adeguare le modalità con cui gestisce i dati dei clienti alle leggi sulla privacy.
Sempre sulla base delle denunce arrivate agli uffici del garante della privacy e confermate dall’istruttoria che ha portato alla multa, E.ON è accusata di perseverare nelle chiamate indesiderate, con il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento. Inoltre la società energetica non ha ha introdotto misure idonee a verificare ed assicurare la corrispondenza tra i consensi resi dagli interessati e le informazioni registrate sui sistemi aziendali, ed è così incorsa nella realizzazione di attività di telemarketing senza un’idonea base giuridica. Infine, è venuta meno agli obblighi di formazione e supervisione dei soggetti incaricati delle attività di telemarketing. In sintesi, le violazioni più importanti sono state:
- La gestione non conforme dei consensi per finalità di telemarketing;
- L’assenza di risposta alle istanze degli interessati disturbati dalle pressioni di E.ON.
Il Garante ha anche accertato l’avvenuta realizzazione di attività di telemarketing mediante l’utilizzo di dati personali raccolti con l’ausilio di un form pubblicato su Facebook nell’ambito di una campagna cosiddetta digital, sebbene l’interessata in questione non avesse mai attivato un account social.
A questo punto della sostenibilità e del rispetto dei clienti, nei fatti, resta ben poco.
Foto di copertina tratta da Wikipedia
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