Effetto referendum sull’acqua: il politico si ricicla nelle municipalizzate

di Gianni Trovati   Le migliaia di sindaci, presidenti di Provincia, assessori e consiglieri che hanno dovuto dire addio all’incarico dopo le elezioni di maggio hanno una seconda chance: per loro si riaprono le porte dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle amministrazioni locali. All’indomani di un maxi-turno elettorale, che ha coinvolto il 15% […]

municipalizzata raccolta carta fotogramma 258

di Gianni Trovati

 

Le migliaia di sindaci, presidenti di Provincia, assessori e consiglieri che hanno dovuto dire addio all’incarico dopo le elezioni di maggio hanno una seconda chance: per loro si riaprono le porte dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle amministrazioni locali.

All’indomani di un maxi-turno elettorale, che ha coinvolto il 15% degli enti locali italiani, non è un risultato da poco: tra spoil system e mandati in scadenza naturale, si possono stimare 1.500-2mila posti in palio nei prossimi mesi solo nelle società, all’interno di una partita che in tutti i Comuni e le Province vale oltre 11.500 posti (ce ne sono altri 7mila nei consorzi).

A offrire una seconda opportunità agli ex politici sono i 25,9 milioni di «sì» vergati domenica e lunedì dagli italiani sul primo quesito referendario, che era intitolato alla «privatizzazione dell’acqua» ma in realtà chiedeva l’abolizione dell’intera disciplina recente dei servizi pubblici locali: con la ‘semi-riforma’ del 2008 e la riscrittura del decreto Ronchi nel 2009, il referendum ha buttato a mare anche tutti i regolamenti attuativi, compreso quello che provava a impedire agli ex politici di ricollocarsi nei consigli di amministrazione delle partecipate.

Esclusi l’energia e le farmacie, che con un’interpretazione generosa erano stati esonerati dalle nuove regole, tutti gli altri settori vedono riaprirsi a sorpresa una strada ormai considerata chiusa.

Non che la nuova griglia delle incompatibilità fosse un esempio di particolare severità. Arrivata solo nel settembre 2010, con due anni di ritardo sul calendario previsto che aveva «salvato» i rinnovi legati alle amministrative 2009 e 2010, il regolamento era stato oggetto di un braccio di ferro infinito e di continue riscritture, ma almeno provava ad arginare la prassi del ‘riciclaggio’ societario di ex politici.

La regola finale era semplice: qualsiasi amministratore locale, in giunta o in consiglio, in maggioranza o in opposizione (per evitare spinte nella carriera favorite da un rovescio elettorale che porta l’ex minoranza a gestire l’ente), avrebbe dovuto fermarsi per almeno tre anni prima di ambire a una poltrona in consiglio di amministrazione.

La stessa regola, poi doveva applicarsi a chi avesse ricoperto un incarico in una delle 337 Unioni che raggruppano 1.708 Comuni italiani (più di un quinto del totale) e chiudeva le porte dei cda per un triennio anche a chi avesse preso posto in una commissione di gara organizzata dalla stessa società.

La larga vittoria del «sì» nel primo quesito referendario restituisce libertà totale alle nomine, e cancella anche tutti i limiti alle incompatibilità di ‘secondo livello’, meno visibile rispetto a quello relativo ai consigli di amministrazione ma ugualmente importante per una gestione il più possibile libera da conflitti di interesse.

Dopo essersi occupato dei cda, infatti, il regolamento cancellato insieme alle norme a cui si riferiva impediva anche di affidare incarichi di gestione dei servizi nelle partecipate agli amministratori e ai dirigenti dell’ente socio, ai loro parenti fino al quarto grado, ai consulenti e ai collaboratori dell’ente locale e a chi avesse partecipato a commissioni di gara. Anche in questo caso, l’incompatibilità sopravviveva per tre anni al mandato politico o all’incarico amministrativo che l’aveva generata.

Un terzo filtro agiva invece sulle commissioni di gara, e impediva l’accesso a tutti i dipendenti dell’ente e agli ex dipendenti usciti dal Comune o dalla Provincia negli ultimi due anni. Cancellata, infine, anche una norma entrata anche nell’agenda dei vari provvedimenti ‘anti-corruzione’ discussi ma mai approvati nell’ultimo anno, che avrebbe escluso dalle commissioni di gara chiunque avesse concorso, in base a una sentenza non sospesa, ad atti illegittimi in precedenti selezioni.

Dopo questa sforbiciata, l’unica incompatibilità di peso che rimane in vigore nell’ordinamento delle partecipate è quella introdotta nel 2007, che impedisce di far sedere nei cda chi ha chiuso bilanci in perdita negli ultimi tre anni. La regola, introdotta dall’allora ministro per gli Affari regionali e Autonomie locali, Linda Lanzillotta, all’inizio aveva creato un dibattito acceso ma è poi stata progressivamente attenuata, sbarrando la strada per esempio ai soli amministratori protagonisti di bilanci con perdite crescenti, e appare ora praticamente accantonata nella prassi degli enti locali (e dei loro controllori).

 

 

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