I ritardi degli aerei sono molto frequenti, specie durante i periodi di grande traffico. Ma è possibile non sprecare i soldi pagati per il biglietto, e ottenere almeno un parziale rimborso sotto diverse forme. Partiamo dal quadro normativo di riferimento, al quale si devono attenere tutte le compagnie che operano nei paesi dell’Unione europea. Il regolamento più importante in materia di diritti dei passeggeri aerei ha il numero 261/2004 ed è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio europeo. Regola i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione, ritardo, negato imbarco o overbooking dei voli.
Indice degli argomenti
A chi si applica la tutela dei passeggeri in caso di ritardi
La tutela si applica:
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto dell’Unione europea
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria.
Quando si ha diritto al risarcimento o alla compensazione
Il diritto a un risarcimento o a una compensazione quando il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. Inoltre, la normativa prevede che, in questo caso, i passeggeri siano assistiti dalle compagnie aeree con servizi come pasti, bevande, telefonate, e alloggio, quando necessario. Il ritardo deve essere causato dai disservizi della compagnia aerea: se le cause risultano eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse, scioperi del personale che lavora negli aeroporti, emergenze tecniche imprevedibili, la compagnia aerea non è obbligata a risarcire il passeggero.
Quando si può rinunciare al volo con un rimborso integrale
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
Come si calcola il risarcimento
La somma di risarcimento dipende dalla durata del ritardo e dalla distanza del volo. Il Regolamento (CE) 261/2004 stabilisce tre categorie principali di risarcimento in base alla distanza del volo e al ritardo:
- Voli fino a 1.500 km (entro l’UE o tra Paesi membri): 250 euro;
- Voli tra 1.500 km e 3.500 km (volo intracomunitario o tra Paesi membri):400 euro;
- Voli oltre i 3.500 km (volo internazionale): 600 euro;
La compagnia aerea può ridurre il risarcimento del 50% se il ritardo è compreso tra 3 e 4 ore nelle tratte più lunghe di 3.500 km.
Come si ottiene il risarcimento
I passeggeri hanno la possibilità di chiedere il risarcimento in modo diretto alla compagnia aerea, ma ci sono alcuni passaggi che è importante seguire per garantire che la richiesta sia corretta. La compagnia aerea, a sua volta, ha il diritto di controllare il tempo dell’effettivo ritardo, le cause del disservizio, la documentazione del passeggero (dal biglietto alla carta d’imbarco).
Tocca al passeggero inviare una richiesta formale di risarcimento, che può includere:
- Dettagli del volo (data, numero del volo, orario di partenza e arrivo).
- Una descrizione del ritardo e delle circostanze.
- La richiesta di risarcimento specifico (ad esempio, 250, 400 o 600 euro, a seconda della distanza e del ritardo).
Le compagnie aeree sono tenute a rispondere a una richiesta di risarcimento entro un termine ragionevole, che di solito è di 6-8 settimane. Se la compagnia non risponde o respinge la richiesta senza una motivazione adeguata, il passeggero ha il diritto di ricorrere ad altre vie legali.
Risarcimento per la cancellazione del volo
Secondo le norme dell’Unione europea stessa compensazione economica offerta in caso di imbarco negato, a meno che:
- Non sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della data di partenza;
- Non abbia ricevuto un volo alternativo a un orario vicino a quello originale;
- la compagnia aerea non riesca a dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali
La compagnia può offrire a scelta tra:
- Il rimborso del biglietto entro sette giorni;
- Un volo alternativo per la destinazione finale in condizioni simili a quelle originali, e all’occorrenza l’assistenza necessaria (accesso ad un telefono, bevande, vitto, alloggio e trasporto all’alloggio).
Che fare se la compagnia aerea si rifiuta di pagare
Se la compagnia aerea rifiuta di pagare il risarcimento o non risponde, esistono diverse opzioni a disposizione del passeggero:
- Reclamo alle autorità nazionali. Ogni paese dell’Unione Europea ha un’autorità competente che si occupa di risolvere le controversie tra i passeggeri e le compagnie aeree. Se la compagnia non risponde o rifiuta il risarcimento, il passeggero può contattare l’Autorità Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC in Italia) e presentare un reclamo formale. Sul sito dell’ENAC (www.enac.gov.it) è a disposizione dei viaggiatori il numero verde 800 898121 utilissimo per ricevere informazioni e indicazioni per tutelare i propri diritti.
- Azione legale. In alcuni casi, i passeggeri possono decidere di intraprendere un’azione legale contro la compagnia aerea, chiedendo un risarcimento per il ritardo subito. Questo può avvenire tramite una causa civile. Tuttavia, è spesso più conveniente affidarsi a società specializzate che si occupano di richieste di risarcimento per conto dei passeggeri, in quanto possono gestire l’intero processo, risparmiando tempo e risorse al passeggero. Se scegliete la strada dell’avvocato, il consiglio è di concordare in anticipo una parcella equa, proporzionale al rimborso ottenuto e da saldare solo nel caso di una soluzione positiva della vertenza.
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